Art. 2.
(Composizione e funzionalità).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie

 

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in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
      3. Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
      4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari, con voto limitato ad uno dei membri.
      5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
      6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
      7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti relativi ai risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da altri organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o all'integrazione delle comunità italiane all'estero.
      8. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), la Commissione formula osservazioni e proposte che indichino le possibili modifiche legislative e regolamentari nelle materie di propria competenza.